Condizioni di consegna e di pagamento
I. Ambito di applicazione
( 1 ) Le presenti condizioni di consegna e di pagamento hanno carattere esclusivo; altre condizioni dell'Acquirente contrarie o comunque divergenti dalle presenti non vengono riconosciute, eccezion fatta per i casi in cui ne abbiamo dato il nostro espresso assenso in forma scritta. Eventuali condizioni dell'Acquirente da noi non espressamente riconosciute, non sono per noi vincolanti, rimanendolo anche nel caso in cui, nel caso singolo, non vi ci opponiamo ed eseguiamo la fornitura all'Acquirente senza alcuna riserva.
( 2 ) Tutti gli accordi tra le parti contraenti sono messi per iscritto. Eventuali accordi accessori in deroga a quanto pattuito, necessitano della conferma scritta. Eventuali condizioni contrattuali particolari concordate nell'ambito del rapporto contrattuale, hanno la precedenza sulle "Condizioni di consegna e di pagamento". L'inefficacia di talune singole clausole contrattuali, lascia salva l'efficacia delle restanti clausole.
( 3 ) Le nostre indicazioni fatte in merito all'oggetto della fornitura e della prestazione (p.e. disegni, illustrazioni, pesi, misure, valori d'uso) sono da considerarsi approssimative. Esse non sono pertanto da ritenersi quali qualità promesse, bensì solo quali descrizioni o marcature della merce.
II. Ordinazione ed accettazione dell'ordine
( 1 ) Tutte le ordinazioni fatte dall'Acquirente a noi direttamente oppure tramite un agente esterno, richiedono l'accettazione attraverso l'invio di una conferma d'ordine scritta.
( 2 ) Sono espressamente riservati eventuali scostamenti di articoli ordinati o forniti rispetto all'ordinazione, e qui in particolare in riferimento al materiale ed all'esecuzione, ove riconducibili al progresso tecnico.
III. Termine di consegna/Fornitura
( 1 ) I termini di consegna da noi indicati sono da considerarsi non vincolanti, fatta eccezione per i casi in cui essi sono stati espressamente confermati all'Acquirente per iscritto con la formula "termine di consegna vincolante". Tali termini di consegna si riferiscono al momento della spedizione e sono da ritenersi rispettati con l'avviso di spedizione.
( 2 ) I termini di consegna iniziano a decorrere dal momento in cui si è giunti ad un accordo in merito a tutti dettagli concernenti l'ordinazione, compresa l'esecuzione tecnica dell'oggetto della fornitura. Se l'Acquirente, dopo l'invio dalla conferma d'ordine, esige una modifica che non può essere considerata solo di secondaria importanza e tale richiesta viene da noi accettata, il termine di consegna inizierà il proprio decorso dal momento della conferma dell'ultima modifica.
( 3 ) I termini di consegna si prolungano - rimanendo salvi i nostri diritti per mora dell'Acquirente - del lasso di tempo per il quale l'Acquirente non ha adempiuto alle proprie obbligazioni derivanti dal presente contratto (ad esempio prestazione di garanzie o di pagamenti in acconto) con noi stipulato. Ciò vale conformemente ai rispettivi termini di consegna.
( 4 ) Sono consentite le forniture parziali. In caso di articoli speciali su specifica cliente, sono possibili differenze del +/– 10% al momento della consegna.
( 5 ) Per il resto l'Acquirente, nel caso di un ritardo imputabile alla nostra responsabilità, avrà diritto ad accampare ulteriori diritti, solo dopo che un eventuale proroga del termine di almeno tre settimane fissata dopo il verificarsi del ritardo, sarà decorsa senza esito.
IV. Spedizione
( 1 ) La merce viene spedita dalla sede di Bünde per conto ed a rischio dell'Acquirente. In mancanza di accordi particolari, noi potremo scegliere a nostra discrezione il mezzo di trasporto che riterremo più opportuno e l'impresa di spedizioni cui affidare il trasporto stesso. Il passaggio del rischio all'Acquirente dal momento della spedizione dalla sede del Fornitore, avviene anche qualora sia stata concordata la consegna con porto pagato.
( 2 ) In caso di ritardo della spedizione per cause imputabili all'Acquirente, il passaggio del rischio all'Acquirente stesso, avverrà già dal momento la merce era pronta per la spedizione. Le spese che sorgono in seguito al ritardo (in particolare costi di magazzinaggio) saranno a carico dell'Acquirente.
( 3 ) Gli imballi vengono addebitati per un valore pari al 2% del valore netto della merce.
V. Responsabilità e difetti
( 1 ) L'Acquirente è tenuto a controllare la merce ricevuta subito dopo la consegna ed a segnalarci immediatamente per iscritto eventuali vizi riscontrati. Vizi che sono stati denunciati in ritardo, e cioè contrariamente a quanto sopra, sono esclusi dalla garanzia. Eventuali denunce di vizi presentate ad agenti in servizio esterno, a trasportatori o altri terzi, saranno considerate in difetto di forma e di termine.
( 2 ) La riconsegna della merce a noi, necessaria in caso di vizi riscontrati, può avvenire solo previo nostro consenso. Eventuali riconsegne avvenute senza previo consenso, non ci obbligano all'accettazione della merce. In questo caso le spese di spedizione andranno a carico dell'Acquirente.
( 3 ) Per il caso in cui, in seguito ad una giustificata denuncia di difetto, abbia luogo un'eliminazione di vizi o una fornitura sostitutiva, trovano applicazione le disposizioni relative al termine di consegna.
( 4 ) L'esistenza di un difetto riscontrato come tale e segnalato mediante valida denuncia, costituisce i seguenti diritti dell'Acquirente:
( a ) l'Acquirente, in caso di difettosità, ha innanzitutto il diritto di pretendere da parte nostra l'adempimento posticipato. Egli ci dovrà inoltre concedere un adeguato termine per l'adempimento posticipato che ci consenta di porre rimedio alla violazione dei nostri obblighi e che non dovrà essere inferiore a tre settimane.
( b ) Il diritto di scelta del modo in cui dovremo adempiere posticipatamente, vuoi mediante fornitura sostitutiva della cosa o eliminazione del difetto, è a nostra unica discrezione.
( c ) In caso di insuccesso del tentativo di adempimento posticipato, il Fornitore ha inoltre il diritto ad un nuovo tentativo di adempimento posticipato, anche questo a propria scelta.
( d ) Solo dopo che il secondo tentativo avrà avuto esito negativo o dopo che il termine per l'adempimento posticipato sarà decorso senza esito, l'Acquirente avrà il diritto a recedere dal contratto o a ridurre il prezzo di acquisto.
( 5 ) Rispondiamo ai termini di legge nella misura in cui l'Acquirente ha fatto valere il proprio diritto al risarcimento dei danni riconducibili a dolo o colpa grave (anche dei nostri rappresentanti o ausiliari). Qualora non sia imputabile a nostro carico la responsabilità dolosa per risarcimento dei danni, tale nostra responsabilità sarà limitata al danno prevedibile tipicamente verificantesi.
( 6 ) In caso di violazione colposa di un essenziale obbligo contrattuale, la nostra responsabilità sarà limitata al danno prevedibile tipicamente verificantesi.
( 7 ) Rimane salva la responsabilità per violazione colposa ai danni della vita, dell'incolumità fisica o della salute; ciò vale anche per la responsabilità cogente ai sensi del "Produkthaftungsgesetz" (legge tedesca sulla responsabilità del produttore).
( 8 ) Qualora non vengano pattuite regolamentazioni in deroga a quanto sopra, è esclusa ogni responsabilità.
( 9 ) Qualora l'Acquirente sia responsabile, unicamente o prevalentemente, di circostanze che gli darebbero il diritto a recedere dal contratto oppure qualora la circostanza dalla quale scaturisce il diritto a recesso si sia verificata durante il ritardo nell'accettazione, è escluso il recesso dal contratto.
( 10 ) Il periodo di garanzia ammonta a 12 mesi dalla data di consegna della merce. L'Acquirente ha in ogni caso l'onere di provare che il vizio sussisteva già al momento della consegna.
VI. Responsabilità solidale
( 1 ) È esclusa una responsabilità più estesa di quanto indicato al punto V, senza riguardo alla natura giuridica del diritto che è stato fatto valere. Ciò vale in modo particolare per rivendicazioni di risarcimento danni derivanti da culpa in contrahendo, altre violazioni di obblighi o per diritti aquiliani al risarcimento dei danni materiali ai sensi dell'articolo 823 del BGB (c.c. tedesco).
( 2 ) La limitazione di cui al punto ( 1 ) vale anche nel casi in cui l'Acquirente, in caso di rivendicazione per risarcimento dei danni, pretenda, in luogo della prestazione, che gli vengano rifondate le spese inutili.
VII. Caratteristiche del prodotto, esclusione del rischio di approvvigionamento & garanzie
( 1 ) In merito all'idoneità della merce per determinati usi applicativi, rispondiamo solo se tale caratteristica era stata espressamente garantita. Per principio, per caratteristica della merce, si intende la descrizione del prodotto riportata nella conferma d'ordine, nelle descrizioni del sistema o nelle informazioni sul prodotto date dal Fornitore. Dichiarazioni pubbliche o promozionali non rappresentano una descrizione delle caratteristiche della merce vincolante a fini contrattuali.
( 2 ) La scrivente non assume alcuno rischio di approvvigionamento e nessun qualsivoglia altro tipo di garanzia, ad eccezione dei casi in cui sia stato stipulato un espresso accordo scritto con l'Acquirente.
VIII. Prezzi
I prezzi sono calcolati in Euro franco sede del Fornitore I.V.A. esclusa. I prezzi hanno validità per le forniture e le prestazioni descritte nelle nostre conferme d'ordine. Le prestazioni supplementari o straordinarie saranno fatturate a parte. Il calcolo del supplemento di rincaro del materiale sarà indicato separatamente al corso giornaliero. N.B.: l'Acquirente è tenuto, in caso di ordini per un valore netto inferiore a 100,00 €, al pagamento del nostro supplemento di 25,00 € per quantità minime.
IX. Condizioni di pagamento
( 1 ) Tutte le fatture sono pagabili entro 14 gg. data fattura del Fornitore con sconto 2% oppure entro 30 gg. netto in contanti (escluse le fatture per attrezzi e vendite di soluzioni di sistema, netto in contanti).
( 2 ) In caso di superamento del termine di pagamento e dopo avvenuto invio di sollecito, saranno esigibili interessi di mora calcolati sull'importo in fattura al tasso base maggiorato di otto punti.
( 3 ) In caso di mancato accredito da parte del trassato di assegni o cambiali entro i termini prefissati, tutti gli altri nostri crediti nei confronti dell'Acquirente diverranno esigibili in quel momento. In questo caso si intenderà decaduto ogni altro termine di pagamento. Altrettanto vale per i crediti che non sono stati pagati alla scadenza.
( 4 ) Sono esclusi il rimborso del pagamento o la compensazione con eventuali contropretese dell'Acquirente, fatta eccezione per i casi di crediti incontestati o legalmente constatati.
( 5 ) Tutti i nostri crediti nei confronti dell'Acquirente, indifferentemente dal rapporto giuridico sul quale essi si basino, hanno scadenza immediata nel caso in cui si avverino circostanze di fatto che, in conformità alle disposizioni di legge o di contratto, autorizzano il Fornitore a recedere dal contratto.
X. Riserva di proprietà
( 1 ) Ogni merce da noi fornita rimane di nostra proprietà fino all'avvenuto pagamento del prezzo di acquisto e alla completa regolazione di tutti i crediti risultanti dal rapporto commerciale (riserva di proprietà estesa).
Una disposizione di qualsivoglia natura da parte dell'Acquirente sulle merci soggette a riserva di proprietà, è consentita solo nell'ambito del normale movimento commerciale dell'Acquirente stesso. In nessun caso, nell'ambito del normale movimento commerciale, la proprietà delle merci potrà essere trasferita a terzi a titolo di garanzia.
( 2 ) In caso di vendita della merce nell'ambito del normale movimento commerciale, il prezzo di acquisto pagato si sostituisce alla merce. L'Acquirente cede già in quel momento a noi tutti i crediti derivanti da un'eventuale alienazione. L'Acquirente è autorizzato a riscuotere i propri crediti finché adempie ai suoi obblighi di pagamento nei nostri confronti. Con riguardo alla riserva di proprietà prolungata (cessione anticipata del rispettivo credito del prezzo d'acquisto), si ritiene contraria alle condizioni di contratto e pertanto illecita un'eventuale cessione a terzi, in particolare se questi sono definibili nella figura un istituto di credito. La scrivente è in qualsiasi momento autorizzata a prendere in esame i documenti di vendita dell'Acquirente e ad informare il di colui cliente della cessione.
( 3 ) Se il credito dell'Acquirente derivante dalla rivendita è stato iscritto su un conto corrente, l'Acquirente cede già ora a noi tale proprio credito nei confronti del proprio cliente. La cessione avviene per l'importo che noi avevamo fatturato all'Acquirente per la merce rivenduta e soggetta alla riserva di proprietà.
( 4 ) Nel caso la merce sia sottoposta a pignoramento presso l'Acquirente, la scrivente dovrà essere immediatamente informata, mediante invio di una copia del verbale di esecuzione forzata e di una dichiarazione giurata, che nel caso della merce pignorata si tratta della merce da noi fornita e soggetta a riserva di proprietà.
( 5 ) Se il valore delle garanzie, conformemente ai soprastanti comma del presente paragrafo, supera per un periodo prolungato l'importo dei crediti così garantiti ed ancora in sospeso per oltre il 20 %, l'Acquirente avrà il diritto ad esigere il nostro svincolo delle garanzie per la percentuale in esubero.
( 6 ) La rivendicazione dei nostri diritti derivanti dalla riserva di proprietà, non esonera l'Acquirente dalle sue obbligazioni contrattuali. Il valore della merce al momento del ritiro viene semplicemente sottratto dal nostro credito nei confronti dell'Acquirente.
( 7 ) La messa in opera o la trasformazione della merce soggetta a riserva di proprietà avviene per noi quali fabbricanti ai sensi dell'art. 950 del BGB - c.c. tedesco -, senza alcuno impegno. La merce messa in opera o trasformata, rimane merce con riserva di proprietà ai sensi del presente accordo. In caso di messa in opera o trasformazione da parte dell'Acquirente insieme ad altre cose che non sono di nostra proprietà, acquisiamo la comproprietà della nuova cosa in proporzione al valore contabile della merce con riserva di proprietà rispetto alla somma dei valori contabili delle altre cose utilizzate e dei valori di messa in opera o di trasformazione. L'Acquirente conserva la nuova cosa per noi gratuitamente. In caso di commistione o unione tra la merce con riserva di proprietà ed altri beni, se in seguito a ciò si estingue la nostra proprietà sulla merce con riservato dominio (artt. 947 e 948 del BGB - c.c. tedesco -), i diritti di proprietà o comproprietà dell'Acquirente sui beni commisti o sulla cosa unica, verranno trasmessi a noi in rapporto al valore contabile della nostra merce con riserva di proprietà rispetto alla somma dei valori contabili delle altre cose commiste o unite. L'Acquirente conserva le nuove cose per noi gratuitamente.
XI. Diritto di recesso del Fornitore
La scrivente ha diritto di recedere dal contratto per i seguenti motivi:
( a ) qualora, contrariamente a quanto supponibile prima della stipula del contratto, venga meno la solvibilità dell'Acquirente. È lecito supporre l'insolvibilità in caso di protesto cambiario o di assegno, di sospensione dei pagamenti da parte dell'Acquirente o di tentativo infruttuoso di esecuzione forzata sull'Acquirente. Non è necessario che si tratti di rapporti commerciali tra la scrivente e l'Acquirente.
( b ) qualora emerga che l'Acquirente ha fatto indicazioni non vere sulla propria solvibilità e tali informazioni si rivelano essere di rilevanza determinante.
( c ) se la merce soggetta a riserva di proprietà della scrivente viene alienata in deroga al normale movimento commerciale dell'Acquirente, in particolare attraverso cessione a titolo di garanzia o costituzione in pegno. Costituiscono eccezione i casi in cui abbiamo dato il nostro assenso scritto all'alienazione.
XII. Luogo di adempimento e foro competente
( 1 ) Qualora l'Acquirente abbia la qualifica di Kaufmann (commerciante) a sensi della legge tedesca, il foro competente esclusivo è il tribunale di Bünde ove si trova la sede centrale della scrivente; la scrivente ha tuttavia la facoltà di citare in giudizio l'Acquirente anche presso il tribunale competente per il suo luogo di residenza.
( 2 ) Si dà per concordato che tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale siano da adempiere presso la sede della scrivente a Bünde.
( 3 ) Vale il diritto della Repubblica Federale Tedesca; è esclusa la validità della Convenzione di Vienna dell'ONU.
Stato: 03.2009
N.d.T.:
La traduzione in italiano ha valore esclusivamente informativo per il lettore di lingua italiana.
L'utilizzo, nelle Condizioni generali in lingua tedesca, di termini quali ad esempio "Kaufmann" o "Produkthaftgesetz", ecc., che fanno riferimento a leggi tedesche o meglio il cui specifico significato in un contesto giuridico di lingua tedesca è chiaramente definito da normative della RFT, ha reso necessario lasciare taluni termini nella lingua originale (il tedesco), corredandoli di una traduzione esplicativa, ma rendendo necessaria la consultazione di relativi testi giuridici tedeschi per una completa ed esaustiva comprensione del loro pieno significato. Per i negozi giuridici derivanti dai rapporti contrattuali con BOPLA, fa pertanto fede esclusivamente la versione in lingua tedesca delle Condizioni generali.



